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Ordinanza — n. 28885/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28885/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28885/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE ABDOU nato il 08/01/1970 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in cui si chiede una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo argomento sul giudizio sulla consistenza o meno della distanza tra Roma e Fregene) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo argomento sulla vicinanza temporale dei reati, che non prende posizione sul rilievo del giudice dell'esecuzione della esistenza di tre anni di distanza tra il primo e l'ultimo reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28885/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE ABDOU nato il 08/01/1970 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in cui si chiede una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo argomento sul giudizio sulla consistenza o meno della distanza tra Roma e Fregene) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo argomento sulla vicinanza temporale dei reati, che non prende posizione sul rilievo del giudice dell'esecuzione della esistenza di tre anni di distanza tra il primo e l'ultimo reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ritardo scusabile cognizione del ricorso per cassazione portata geografica dell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE ABDOU nato il 08/01/1970 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in cui si chiede una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo argomento sul giudizio sulla consistenza o meno della distanza tra Roma e Fregene) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo argomento sulla vicinanza temporale dei reati, che non prende posizione sul rilievo del giudice dell'esecuzione della esistenza di tre anni di distanza tra il primo e l'ultimo reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023