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Ordinanza — n. 28884/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28884/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28884/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNGIGUERRA GAETANO nato a CASANDRINO il 25/04/1964 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIep-rar—t717j. udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Mungiguerra; esaminata, altresì, la memoria depositata in Cancelleria dalla difesa dell'imputato; rilevato che il ricorso ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con esso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione, asseritamente maturato a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, da cui conseguirebbe un termine prescrizionale pari a venti anni, ormai decorso; ritenuto che la Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; ritenuto, infine, che il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato, dal momento che un delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è sempre imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea (Sez.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 28884/2023 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Mungiguerra; esaminata, altresì, la memoria depositata in Cancelleria dalla difesa dell'imputato; rilevato che il ricorso ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con esso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione, asseritamente maturato a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, da cui conseguirebbe un termine prescrizionale pari a venti anni, ormai decorso; ritenuto che la Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; ritenuto, infine, che il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato, dal momento che un delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è sempre imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea (Sez.

Parole chiave

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riduzione della pena attenuazione della pena aggravamento della pena restituzione del termine modifica della sentenza prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 157 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNGIGUERRA GAETANO nato a CASANDRINO il 25/04/1964 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIep-rar—t717j. udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Mungiguerra; esaminata, altresì, la memoria depositata in Cancelleria dalla difesa dell'imputato; rilevato che il ricorso ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con esso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione, asseritamente maturato a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, da cui conseguirebbe un termine prescrizionale pari a venti anni, ormai decorso; ritenuto che la Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di concordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; ritenuto, infine, che il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato, dal momento che un delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è sempre imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea (Sez.

U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 - 01); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

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