Ordinanza — n. 28883/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDIELLO UMBERTO nato a TARANTO il 30/03/1984 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \ Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare di puro merito e genericamente confutativo, limitandosi a reiterare, in ordine alla dosimetria della pena, censure già proposte dinanzi alla Corte territoriale, da quest'ultima compiutamente esaminate e all'esito disattese con ineccepibili argomentazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28883/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \ Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare di puro merito e genericamente confutativo, limitandosi a reiterare, in ordine alla dosimetria della pena, censure già proposte dinanzi alla Corte territoriale, da quest'ultima compiutamente esaminate e all'esito disattese con ineccepibili argomentazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDIELLO UMBERTO nato a TARANTO il 30/03/1984 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \ Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare di puro merito e genericamente confutativo, limitandosi a reiterare, in ordine alla dosimetria della pena, censure già proposte dinanzi alla Corte territoriale, da quest'ultima compiutamente esaminate e all'esito disattese con ineccepibili argomentazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/