Italian Court dismisses appeals as factious complaints or generic challenges to valid criminal complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by D'Addabbo and Caringella inadmissible, ordering them to pay court costs. Caringella's appeal regarding sentence calculation was deemed merely a complaint of fact, while D'Addabbo's challenge to the existence and formality of the complaint for the crime under Article 642 of the Penal Code was rejected because the complaint already existed in the case files. The court ruled that D'Addabbo's criticism was new and entirely generic, rendering both appeals legally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 642 cod. pen.; Appeals based on mere factual complaints or generic challenges to the existence of a valid criminal complaint are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ADDABBO VITO nato a BARI il 12/01/1994 CARINGELLA ROCCO MICHELE nato a BARI il 14/08/1968 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi; Ritenuto che il ricorso proposto dall'imputato Caringella, che investe la dosimetria della pena, si risolve in mere doglianze in punto di fatto; che, con il ricorso dell'imputato D'Addabbo, si fa invece questione dell'esistenza e della ritualità della querela pertinente il reato ex art. 642 cod. pen. di cui al capo 2); che la querela è tuttavia presente in atti e la censura di invalidità della stessa è, oltre che nuova, totalmente generica; che i ricorsi appaiono inammissibili in base ai rilievi che precedono; che i ricorrenti devono essere pertanto condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13