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Ordinanza — n. 28880/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28880/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIFU RAMONA nato il 07/10/1982 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28880/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca dell'esecutore testamentario condono delle spese procedurali restituzione in pristino ricorso straordinario per nullità nullità procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIFU RAMONA nato il 07/10/1982 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01); che, tuttavia, l'atto di promovimento dell'incidente di esecuzione non può essere riqualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, cit., Rv. 280931-02); che il ricorso appare manifestamente infondato sulla base dei principi di diritto suesposti; Rilevato, pertanto, che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis