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Ordinanza — n. 28874/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28874/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO' MICHELE nato a BITONTO il 23/05/1975 avverso l'ordinanza del 02/11/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, giacché l'impugnazione di merito, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata, venne trasmessa in via telematica, in violazione dell'art. 24, comma 6-sexies, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l'ufficio giudiziario in discorso, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia; che, in un caso del genere, l'impugnazione risultava in effetti inammissibile (art. 24, cit., comma 6-septies), né in materia sono ammesse sanatorie (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28874/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, giacché l'impugnazione di merito, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata, venne trasmessa in via telematica, in violazione dell'art. 24, comma 6-sexies, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l'ufficio giudiziario in discorso, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia; che, in un caso del genere, l'impugnazione risultava in effetti inammissibile (art. 24, cit., comma 6-septies), né in materia sono ammesse sanatorie (v.

Parole chiave

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notificazione viziata errore di trasmissione finzione di notifica postale notificazione della decisione termine di comunicazione difetto formale di procedura
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO' MICHELE nato a BITONTO il 23/05/1975 avverso l'ordinanza del 02/11/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, giacché l'impugnazione di merito, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata, venne trasmessa in via telematica, in violazione dell'art. 24, comma 6-sexies, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l'ufficio giudiziario in discorso, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia; che, in un caso del genere, l'impugnazione risultava in effetti inammissibile (art. 24, cit., comma 6-septies), né in materia sono ammesse sanatorie (v.

Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346-01); che il secondo motivo è precluso, giacché la nullità derivante dall'omessa notificazione al difensore dell'ordinanza anzidetta è sanata ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., essendosi il difensore avvalso, con la proposizione dell'impugnazione di merito, della facoltà al cui esercizio l'atto omesso era preordinato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci