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Ordinanza — n. 28873/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28873/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA MASSIMO nato a SCICLI il 27/03/1973 avverso l'ordinanza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, sotto un duplice profilo; che infatti, e anzitutto, l'eventuale errore in cui fosse incorso il giudice della cognizione nell'operare gli aumenti e le diminuzioni di pena, conseguenti al bilanciamento delle circostanze, non sarebbe rimediabile mediante il procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., giacché si tratterebbe di errore valutativo e di giudizio, e non di mero errore materiale; che nessun errore è in concreto ravvisabile nell'operato del predetto giudice, giacché, stante la dichiarata prevalenza della recidiva, non si doveva affatto tener conto della diminuzione di pena stabilita per le circostanze attenuanti generiche (art. 69, primo comma, cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28873/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 130 cod. proc. pen., giacché si tratterebbe di errore valutativo e di giudizio, e non di mero errore materiale; che nessun errore è in concreto ravvisabile nell'operato del predetto giudice, giacché, stante la dichiarata prevalenza della recidiva, non si doveva affatto tener conto della diminuzione di pena stabilita per le circostanze attenuanti generiche (art. 69, primo comma, cod. pen.);

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena errore di calcolo ricalcolo delle prestazioni complementari rettifica del valore

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA MASSIMO nato a SCICLI il 27/03/1973 avverso l'ordinanza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, sotto un duplice profilo; che infatti, e anzitutto, l'eventuale errore in cui fosse incorso il giudice della cognizione nell'operare gli aumenti e le diminuzioni di pena, conseguenti al bilanciamento delle circostanze, non sarebbe rimediabile mediante il procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., giacché si tratterebbe di errore valutativo e di giudizio, e non di mero errore materiale; che nessun errore è in concreto ravvisabile nell'operato del predetto giudice, giacché, stante la dichiarata prevalenza della recidiva, non si doveva affatto tener conto della diminuzione di pena stabilita per le circostanze attenuanti generiche (art. 69, primo comma, cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il