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Ordinanza — n. 28872/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28872/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che il ricorso non prende posizione sulla motivazione della sentenza di secondo grado che ha ritenuto irrilevante l'errore materiale di redazione del capo di imputazione, in quanto lo stesso non ha impedito all'imputato di comprendere da cosa si dovesse difendere, limitandosi ad introdurre come vizio di motivazione una circostanza (le plurime segnalazioni per violazione della medesima misura di prevenzione contestate all'imputato in altro procedimento) del tutto inconferente con il percorso logico della decisione del giudice del merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28872/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che il ricorso non prende posizione sulla motivazione della sentenza di secondo grado che ha ritenuto irrilevante l'errore materiale di redazione del capo di imputazione, in quanto lo stesso non ha impedito all'imputato di comprendere da cosa si dovesse difendere, limitandosi ad introdurre come vizio di motivazione una circostanza (le plurime segnalazioni per violazione della medesima misura di prevenzione contestate all'imputato in altro procedimento) del tutto inconferente con il percorso logico della decisione del giudice del merito;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione prova insufficiente dell'aggravamento clinico motivazione inadeguata delle censure costituzionali insufficienza materiale verosimiglianza dei motivi d'asilo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che il ricorso non prende posizione sulla motivazione della sentenza di secondo grado che ha ritenuto irrilevante l'errore materiale di redazione del capo di imputazione, in quanto lo stesso non ha impedito all'imputato di comprendere da cosa si dovesse difendere, limitandosi ad introdurre come vizio di motivazione una circostanza (le plurime segnalazioni per violazione della medesima misura di prevenzione contestate all'imputato in altro procedimento) del tutto inconferente con il percorso logico della decisione del giudice del merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 202