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Ordinanza — n. 28871/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28871/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MIRKO nato a FINALE LIGURE il 11/07/1987 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sulla esistenza o meno del comportamento molesto tenuto dall'imputato mentre disponeva dell'oggetto atto ad offendere, che è la motivazione attraverso cui la Corte di appello è giunta a negare la esistenza della attenuante speciale invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28871/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate oltraggio alla corte contravvenzione bagatellare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MIRKO nato a FINALE LIGURE il 11/07/1987 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sulla esistenza o meno del comportamento molesto tenuto dall'imputato mentre disponeva dell'oggetto atto ad offendere, che è la motivazione attraverso cui la Corte di appello è giunta a negare la esistenza della attenuante speciale invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.