Ordinanza — n. 28870/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA DOMENICO nato il 26/05/1970 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di rilevanza penale di un ritardo orario del prevenuto nell'adempiere ad una prescrizione della misura di prevenzione (Sez. 5, Sentenza n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè, Rv. 262895;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28870/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, Sentenza n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè, Rv. 262895;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA DOMENICO nato il 26/05/1970 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di rilevanza penale di un ritardo orario del prevenuto nell'adempiere ad una prescrizione della misura di prevenzione (Sez. 5, Sentenza n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè, Rv. 262895;
Sez. 7, Ordinanza n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477; Sez. 1, Sentenza n. 25628 del 03/06/2008, PG in proc. Badaloni, Rv. 240456), e non essendo pertinente il richiamo, speso in ricorso, a Sez. U, Sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496, che ha ad oggetto l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 20