Ordinanza — n. 28867/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI ANTONINO nato a POLISTENA il 28/05/1954 avverso il decreto del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e il decreto impugnato; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, sotto plurimi profili; che infatti, e anzitutto, l'indulto è stato già revocato con ordinanza 16 luglio 2014 del G.i.p. del Tribunale di Palmi, divenuta definitiva, e non risultano elementi nuovi in grado di superare la preclusione da giudicato esecutivo, posto che la data di consumazione del reato, che funzionò da fattore revocante, è questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice già pronunciatosi, come tale deducibile solo mediante impugnazione (v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28867/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Palmi, divenuta definitiva, e non risultano elementi nuovi in grado di superare la preclusione da giudicato esecutivo, posto che la data di consumazione del reato, che funzionò da fattore revocante, è questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice già pronunciatosi, come tale deducibile solo mediante impugnazione (v.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI ANTONINO nato a POLISTENA il 28/05/1954 avverso il decreto del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e il decreto impugnato; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, sotto plurimi profili; che infatti, e anzitutto, l'indulto è stato già revocato con ordinanza 16 luglio 2014 del G.i.p. del Tribunale di Palmi, divenuta definitiva, e non risultano elementi nuovi in grado di superare la preclusione da giudicato esecutivo, posto che la data di consumazione del reato, che funzionò da fattore revocante, è questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice già pronunciatosi, come tale deducibile solo mediante impugnazione (v.
Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01); che la pronuncia già adottata dal G.i.p. è comunque corretta, giacché, ai fini della determinazione della data di consumazione anzidetta, vale in ogni caso, trattandosi di bancarotta, la data della sentenza dichiarativa del fallimento; e, in effetti, anche l'orientamento ermeneutico, irrobustitosi in tempi recenti, che individua - rispetto alla bancarotta fraudolenta per distrazione prefallimentare - la dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, fa derivare da tale premessa il corollario che il luogo e il tempo della commissione del reato, non solo ai fini della determinazione della competenza territoriale e dei tempi di prescrizione, ma anche ai fini del calcolo del termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto, coincidono con quelli della sentenza dichiarativa (Sez. 1, n. 50685 del 18/09/2018;
Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389-01); che il decreto impugnato evidenzia, infine, l'esistenza di condanne ulteriori, in grado di giustificare la revoca dell'indulto e sul punto il ricorso è silente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos