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Ordinanza — n. 28864/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28864/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE LEWIS nato a MODENA il 11/10/1981 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie (il primo motivo sul giudizio di responsabilità) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo motivo che non prende posizione sulla motivazione attraverso cui la Corte di appello è giunta a ritenere l'esistenza della recidiva, che non è stata agganciata soltanto ai precedenti penali ma al giudizio di maggior pericolosità conseguenza della omogeneità delle violazioni e dello stretto lasso temporale in cui sono collocate, in applicazione dei criteri indicatori individuati dalla giurisprudenza di legittimità, cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE LEWIS nato a MODENA il 11/10/1981 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie (il primo motivo sul giudizio di responsabilità) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo motivo che non prende posizione sulla motivazione attraverso cui la Corte di appello è giunta a ritenere l'esistenza della recidiva, che non è stata agganciata soltanto ai precedenti penali ma al giudizio di maggior pericolosità conseguenza della omogeneità delle violazioni e dello stretto lasso temporale in cui sono collocate, in applicazione dei criteri indicatori individuati dalla giurisprudenza di legittimità, cfr.

Parole chiave

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motivi di cassazione pericolo di reiterazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo diritto di ricorso delle associazioni allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE LEWIS nato a MODENA il 11/10/1981 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie (il primo motivo sul giudizio di responsabilità) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo motivo che non prende posizione sulla motivazione attraverso cui la Corte di appello è giunta a ritenere l'esistenza della recidiva, che non è stata agganciata soltanto ai precedenti penali ma al giudizio di maggior pericolosità conseguenza della omogeneità delle violazioni e dello stretto lasso temporale in cui sono collocate, in applicazione dei criteri indicatori individuati dalla giurisprudenza di legittimità, cfr.

Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in proc. Calibè, Rv. 247838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2