Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28862/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28862/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALEANDRO CARMELO nato a MANDURIA il 25/02/1973 DE BORTOLI ANTONIO nato a SOMMA LOMBARDO il 11/09/1949 GRASSO LUIGI nato a CATANIA il 19/11/1994 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminati i ricorsi proposti nell'interesse di Carmelo Galeandro, Antonio De Bortoli e Luigi Grasso; ritenuto, quanto ai primi due, sostanzialmente identici nelle argomentazioni, che sia le censure che riguardano l'applicazione della recidiva, sia quelle che concernono il trattamento sanzionatorio (con riferimento all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale e all'entità degli aumenti disposti a titolo di continuazione) siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione (fondata sulla considerazione dei gravi precedenti e, quanto al profilo sanzionatorio, alla scrupolosa applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.), rispetto alla quale le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, quanto, al ricorso di Grasso, che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate, ha fatto riferimento, da un lato, alla condotta collaborativa dell'imputato, e, dall'altro, al profilo di pericolosità dell'imputato suggerito dai gravi precedenti, così dimostrando di avere opportunamente bilanciato i profili al riguardo rilevanti e ritenuto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, esse non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28862/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen.), rispetto alla quale le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, quanto, al ricorso di Grasso, che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate, ha fatto riferimento, da un lato, alla condotta collaborativa dell'imputato, e, dall'altro, al profilo di pericolosità dell'imputato suggerito dai gravi precedenti, così dimostrando di avere opportunamente bilanciato i profili al riguardo rilevanti e ritenuto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, esse non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALEANDRO CARMELO nato a MANDURIA il 25/02/1973 DE BORTOLI ANTONIO nato a SOMMA LOMBARDO il 11/09/1949 GRASSO LUIGI nato a CATANIA il 19/11/1994 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminati i ricorsi proposti nell'interesse di Carmelo Galeandro, Antonio De Bortoli e Luigi Grasso; ritenuto, quanto ai primi due, sostanzialmente identici nelle argomentazioni, che sia le censure che riguardano l'applicazione della recidiva, sia quelle che concernono il trattamento sanzionatorio (con riferimento all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale e all'entità degli aumenti disposti a titolo di continuazione) siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione (fondata sulla considerazione dei gravi precedenti e, quanto al profilo sanzionatorio, alla scrupolosa applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.), rispetto alla quale le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, quanto, al ricorso di Grasso, che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate, ha fatto riferimento, da un lato, alla condotta collaborativa dell'imputato, e, dall'altro, al profilo di pericolosità dell'imputato suggerito dai gravi precedenti, così dimostrando di avere opportunamente bilanciato i profili al riguardo rilevanti e ritenuto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, esse non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. C