Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28859/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28859/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28859/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITELLO GIROLAMO nato a PALERMO il 13/07/1982 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di obbligo di desumere l'eventuale diniego delle attenuanti generiche anche da altra parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenziano circostanze incompatibili con la loro concessione (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafi, Rv. 284096;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28859/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafi, Rv. 284096;

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanze attenuanti motivi di cassazione cause di esclusione rinuncia alla motivazione motivi di rigore motivi medici
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITELLO GIROLAMO nato a PALERMO il 13/07/1982 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di obbligo di desumere l'eventuale diniego delle attenuanti generiche anche da altra parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenziano circostanze incompatibili con la loro concessione (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafi, Rv. 284096;

Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), nel caso in esame il riferimento alla "biografia incriminabile di non poco conto avendo riportato condanne definitive per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, cessione di sostanze stupefacenti, invasione di edifici, altra contravvenzione della medesima indole di quella in esame; a suo carico risultano pure precedenti di polizia per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi adulterate e grimaldelli, e porto ingiustificato di armi" era idonea a reggere il diniego delle attenuanti invocate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile