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Ordinanza — n. 28858/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28858/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28858/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE CHEIKH AHMADOU BAMBA (CUI 0567V36) nato il 06/10/1997 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sul punto affermato nella ordinanza impugnata della difficoltà di individuare nei fatti per cui è stato condannato il ricorrente una volizione unica già al momento del primo episodio, limitandosi a citazioni di giurisprudenza sui criteri indicatori della esistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28858/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE CHEIKH AHMADOU BAMBA (CUI 0567V36) nato il 06/10/1997 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sul punto affermato nella ordinanza impugnata della difficoltà di individuare nei fatti per cui è stato condannato il ricorrente una volizione unica già al momento del primo episodio, limitandosi a citazioni di giurisprudenza sui criteri indicatori della esistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali permesso di promuovere un procedimento penale tentativo nel diritto penale concorso materiale di reati reato continuato azione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE CHEIKH AHMADOU BAMBA (CUI 0567V36) nato il 06/10/1997 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sul punto affermato nella ordinanza impugnata della difficoltà di individuare nei fatti per cui è stato condannato il ricorrente una volizione unica già al momento del primo episodio, limitandosi a citazioni di giurisprudenza sui criteri indicatori della esistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023