Ordinanza — n. 28854/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORDACHESCU DANIEL FLORIN nato il 26/02/1982 avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Florin Iordachescu; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da una pluralità di circostanze ritenute indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Iordachescu è stato condannato con le cinque sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, diversità delle modalità esecutive dei vari reati e dei relativi contesti di luogo, non dimostrata incidenza di una condizione di tossicodipendenza non documentata); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28854/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORDACHESCU DANIEL FLORIN nato il 26/02/1982 avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Florin Iordachescu; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da una pluralità di circostanze ritenute indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Iordachescu è stato condannato con le cinque sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, diversità delle modalità esecutive dei vari reati e dei relativi contesti di luogo, non dimostrata incidenza di una condizione di tossicodipendenza non documentata); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili che il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente scrutinato con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive si connotano in termini meramente rivalutativi e, come tali, aspecifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d