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Ordinanza — n. 28853/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28853/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28853/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO ANTONIO nato a NAPOLI il 03/11/1974 avverso l'ordinanza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Caputo; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla talune circostanze ritenute indicative dell'assenza di una medesima cornice deliberativa tra i reati, commessi in materia di stupefacenti, per cui Caputo è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, commissione dei fatti unitamente a persone diverse, essendo stati gli episodi di spaccio realizzati con soggetti estranei al contesto associativo); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28853/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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reato continuato concorso materiale di reati correità formazione di una pena complessiva prova del dolo doppia punibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO ANTONIO nato a NAPOLI il 03/11/1974 avverso l'ordinanza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Caputo; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla talune circostanze ritenute indicative dell'assenza di una medesima cornice deliberativa tra i reati, commessi in materia di stupefacenti, per cui Caputo è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, commissione dei fatti unitamente a persone diverse, essendo stati gli episodi di spaccio realizzati con soggetti estranei al contesto associativo); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., di limitino a riproporre profili già adeguatamente scrutinati dalla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua del tutto logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini meramente rivalutativi e confutativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de