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Ordinanza — n. 28851/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28851/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 12/03/1981 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di impossibilità per il giudice dell'esecuzione di sindacare la recidiva riconosciuta esistente dal giudice della cognizione (Sez. 1, Sentenza n. 20496 del 08/04/2015, Migliore, Rv. 263609; Sez. 1, n. 30707 del 16/04/2002, Triulcio, Rv. 222238); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28851/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione esecuzione della pena revisione della sentenza penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva riesame dell'entità pena remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOLA GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 12/03/1981 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di impossibilità per il giudice dell'esecuzione di sindacare la recidiva riconosciuta esistente dal giudice della cognizione (Sez. 1, Sentenza n. 20496 del 08/04/2015, Migliore, Rv. 263609; Sez. 1, n. 30707 del 16/04/2002, Triulcio, Rv. 222238); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.