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Ordinanza — n. 28850/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28850/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28850/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI NICOLO' nato a GAGLIANO CASTELFERRATO il 03/01/1960 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (atteso che nella prima parte del motivo il ricorrente si limita a riproporre il calcolo alla base dell'istanza che aveva presentato, nella seconda parte si limita ad osservazioni generali prive di qualsiasi riferimento al caso concreto senza aggredire i passaggi logici della motivazione della ordinanza del giudice dell'esecuzione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28850/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda opposizione al precetto esecutivo esame delle censure formali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI NICOLO' nato a GAGLIANO CASTELFERRATO il 03/01/1960 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (atteso che nella prima parte del motivo il ricorrente si limita a riproporre il calcolo alla base dell'istanza che aveva presentato, nella seconda parte si limita ad osservazioni generali prive di qualsiasi riferimento al caso concreto senza aggredire i passaggi logici della motivazione della ordinanza del giudice dell'esecuzione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.