Ordinanza — n. 28849/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GIORNO LUIGI nato a OLIVETO CITRA il 20/09/1976 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Del Giorno; rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena inflitta per reati in materia di stupefacenti, formulata a partire dalle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, sul presupposto che su un'analoga istanza si fosse già pronunciata la Corte di appello di Salerno con ordinanza in data 7/07/2021 e che, con la nuova richiesta, non fossero stati dedotti elementi nuovi; ritenuta la genericità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive con cui si rappresenta, da un lato, che la nuova richiesta non costituirebbe mera riproposizione della precedente, ma senza indicare quali elementi di novità essa presenterebbe; e, dall'altro lato, che il primo provvedimento avrebbe contenuto una serie di errori, finanche materiali, i quali avrebbero dovuto essere in ogni caso emendati in sede di impugnazione (o per il tramite della procedura dell'art. 130 cod. proc. pen.) e non con la presentazione di una nuova richiesta a un differente Giudice dell'esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28849/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 40 del 2019, sul presupposto che su un'analoga istanza si fosse già pronunciata la Corte di appello di Salerno con ordinanza in data 7/07/2021 e che, con la nuova richiesta, non fossero stati dedotti elementi nuovi; ritenuta la genericità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive con cui si rappresenta, da un lato, che la nuova richiesta non costituirebbe mera riproposizione della precedente, ma senza indicare quali elementi di novità essa presenterebbe; e, dall'altro lato, che il primo provvedimento avrebbe contenuto una serie di errori, finanche materiali, i quali avrebbero dovuto essere in ogni caso emendati in sede di impugnazione (o per il tramite della procedura dell'art. 130 cod. proc. pen.) e non con la presentazione di una nuova richiesta a un differente Giudice dell'esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GIORNO LUIGI nato a OLIVETO CITRA il 20/09/1976 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Del Giorno; rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena inflitta per reati in materia di stupefacenti, formulata a partire dalle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, sul presupposto che su un'analoga istanza si fosse già pronunciata la Corte di appello di Salerno con ordinanza in data 7/07/2021 e che, con la nuova richiesta, non fossero stati dedotti elementi nuovi; ritenuta la genericità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive con cui si rappresenta, da un lato, che la nuova richiesta non costituirebbe mera riproposizione della precedente, ma senza indicare quali elementi di novità essa presenterebbe; e, dall'altro lato, che il primo provvedimento avrebbe contenuto una serie di errori, finanche materiali, i quali avrebbero dovuto essere in ogni caso emendati in sede di impugnazione (o per il tramite della procedura dell'art. 130 cod. proc. pen.) e non con la presentazione di una nuova richiesta a un differente Giudice dell'esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis