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Ordinanza — n. 28847/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely factual re-evaluation of criminal unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28847/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court erred by rejecting a request to recognize the continuity of execution based on facts suggesting a lack of a single criminal design, citing a significant time gap between offenses. The court ruled these arguments were merely factual re-evaluations relying on inaccessible evidence, which the appellate court had already properly scrutinized.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: The Court of Cassazione holds that appeals alleging violation of law or defects in reasoning based on mere factual re-evaluations, which do not raise new legal issues, are inadmissible.

Parole chiave

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criminal unity continuity of execution inadmissible appeal factual re-evaluation single criminal design ritardo ingiustificato dell'azione penale criminalità persistente riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
1), 3) e 4) (circostanze costituite, sostanzialmente, dalla rilevantissima distanza temporale tra le relative condotte, addirittura superiore ai 10 anni); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDISCO SALVATORE nato a CATANIA il 17/01/1973 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Tudisco; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto, sia pure limitatamente alla sentenza indicata sub 2), la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da talune circostanze di fatto ritenute indicative dell'assenza di una medesima cornice deliberativa tra i reati per cui Tudisco è stato condannato con la predetta sentenza e quelli oggetto delle sentenze indicate, nell'istanza originaria, con i nn. 1), 3) e 4) (circostanze costituite, sostanzialmente, dalla rilevantissima distanza temporale tra le relative condotte, addirittura superiore ai 10 anni); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, peraltro fondate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia inaccessibili a questa Corte di legittimità e che esse si limitino, sostanzialmente, a riproporre profili che la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), sicché le argomentazioni difensive si connotano, in conclusione, in termini essenzialmente rivalutativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così