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Ordinanza — n. 28845/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28845/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTERI LUCIANO nato a MESSINA il 05/09/1991 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata autonomamente motivata dal giudice territoriale con riferimento ad una pluralità di parametri (le caratteristiche offensive dell'arma, il grado di colpevolezza, la personalità dell'imputato), ampiamente in grado di sorreggere la decisione adottata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28845/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata autonomamente motivata dal giudice territoriale con riferimento ad una pluralità di parametri (le caratteristiche offensive dell'arma, il grado di colpevolezza, la personalità dell'imputato), ampiamente in grado di sorreggere la decisione adottata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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porto abusivo di armi pena accessoria infrazione alla legge sulle armi aggravamento della pena riesame dell'entità pena traffico aggravato di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTERI LUCIANO nato a MESSINA il 05/09/1991 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata autonomamente motivata dal giudice territoriale con riferimento ad una pluralità di parametri (le caratteristiche offensive dell'arma, il grado di colpevolezza, la personalità dell'imputato), ampiamente in grado di sorreggere la decisione adottata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/