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Ordinanza — n. 28843/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28843/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28843/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERONE SIMONE nato a NAPOLI il 18/05/1988 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Visti gli atti e la-sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Simone Perone; ritenuto che siano manifestamente infondate le doglianze, articolate con un unico motivo di ricorso, in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte di appello ha congruamente motivato attraverso il riferimento alla allarmante gravità del fatto (materiale custodito in appartamento in palazzina condominiale sita in zona ad alta densità di popolazione), dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28843/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERONE SIMONE nato a NAPOLI il 18/05/1988 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Visti gli atti e la-sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Simone Perone; ritenuto che siano manifestamente infondate le doglianze, articolate con un unico motivo di ricorso, in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte di appello ha congruamente motivato attraverso il riferimento alla allarmante gravità del fatto (materiale custodito in appartamento in palazzina condominiale sita in zona ad alta densità di popolazione), dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (cfr.

Parole chiave

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uso delittuoso di materie esplosive divieto di frequentare le osterie sostanza pericolosa abbandono di persone pericolo pubblico concreto inviolabilità del domicilio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERONE SIMONE nato a NAPOLI il 18/05/1988 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Visti gli atti e la-sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Simone Perone; ritenuto che siano manifestamente infondate le doglianze, articolate con un unico motivo di ricorso, in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte di appello ha congruamente motivato attraverso il riferimento alla allarmante gravità del fatto (materiale custodito in appartamento in palazzina condominiale sita in zona ad alta densità di popolazione), dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il