Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28842/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28842/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK SANDRO nato a ROMA il 28/11/1968 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; ì Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Sandro Levak; ritenuto che il motivo di impugnazione - con cui si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato per il delitto previsto dall'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - sia manifestamente infondato e, in ogni caso, non scrutinabile in sede di legittimità, tenuto conto che in sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice della cognizione esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art.133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità, in particolare ove adeguatamente motivato, come avvenuto nella specie (avendo la sentenza richiamato le valutazioni compiute nel giudizio di primo grado e la circostanza che la pena inflitta sia assai prossima al minimo edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28842/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - sia manifestamente infondato e, in ogni caso, non scrutinabile in sede di legittimità, tenuto conto che in sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice della cognizione esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art.133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità, in particolare ove adeguatamente motivato, come avvenuto nella specie (avendo la sentenza richiamato le valutazioni compiute nel giudizio di primo grado e la circostanza che la pena inflitta sia assai prossima al minimo edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali riesame dell'entità pena sanzione disciplinare dell'avvocato restituzione speciale esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK SANDRO nato a ROMA il 28/11/1968 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; ì Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Sandro Levak; ritenuto che il motivo di impugnazione - con cui si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato per il delitto previsto dall'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - sia manifestamente infondato e, in ogni caso, non scrutinabile in sede di legittimità, tenuto conto che in sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice della cognizione esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art.133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità, in particolare ove adeguatamente motivato, come avvenuto nella specie (avendo la sentenza richiamato le valutazioni compiute nel giudizio di primo grado e la circostanza che la pena inflitta sia assai prossima al minimo edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso