Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28841/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28841/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28841/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BERNARDIS MAURO nato a ROMA il 16/08/1970 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; • Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mauro De Bernardis; ritenuto che i due motivi di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di ricettazione di armi - abbia carattere meramente rivalutativo, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno dell'affermazione della responsabilità dell'imputato e, in particolare del fatto che le armi detenute fossero appartenute al padre, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo censurato dal ricorso ed è stato valorizzato il contenuto delle dichiarazioni ammissive dello stesso De Bernardis; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BERNARDIS MAURO nato a ROMA il 16/08/1970 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; • Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mauro De Bernardis; ritenuto che i due motivi di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di ricettazione di armi - abbia carattere meramente rivalutativo, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno dell'affermazione della responsabilità dell'imputato e, in particolare del fatto che le armi detenute fossero appartenute al padre, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo censurato dal ricorso ed è stato valorizzato il contenuto delle dichiarazioni ammissive dello stesso De Bernardis; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni della legge sulle armi arma personale parità delle armi armi biologiche principio del ne bis in idem scemata imputabilità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BERNARDIS MAURO nato a ROMA il 16/08/1970 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; • Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mauro De Bernardis; ritenuto che i due motivi di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di ricettazione di armi - abbia carattere meramente rivalutativo, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno dell'affermazione della responsabilità dell'imputato e, in particolare del fatto che le armi detenute fossero appartenute al padre, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo censurato dal ricorso ed è stato valorizzato il contenuto delle dichiarazioni ammissive dello stesso De Bernardis; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i