Ordinanza — n. 28841/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BERNARDIS MAURO nato a ROMA il 16/08/1970 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; • Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mauro De Bernardis; ritenuto che i due motivi di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di ricettazione di armi - abbia carattere meramente rivalutativo, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno dell'affermazione della responsabilità dell'imputato e, in particolare del fatto che le armi detenute fossero appartenute al padre, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo censurato dal ricorso ed è stato valorizzato il contenuto delle dichiarazioni ammissive dello stesso De Bernardis; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BERNARDIS MAURO nato a ROMA il 16/08/1970 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; • Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mauro De Bernardis; ritenuto che i due motivi di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di ricettazione di armi - abbia carattere meramente rivalutativo, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno dell'affermazione della responsabilità dell'imputato e, in particolare del fatto che le armi detenute fossero appartenute al padre, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo censurato dal ricorso ed è stato valorizzato il contenuto delle dichiarazioni ammissive dello stesso De Bernardis; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BERNARDIS MAURO nato a ROMA il 16/08/1970 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; • Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mauro De Bernardis; ritenuto che i due motivi di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di ricettazione di armi - abbia carattere meramente rivalutativo, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno dell'affermazione della responsabilità dell'imputato e, in particolare del fatto che le armi detenute fossero appartenute al padre, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo censurato dal ricorso ed è stato valorizzato il contenuto delle dichiarazioni ammissive dello stesso De Bernardis; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i