Ordinanza — n. 28840/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBETTI ARCANGELO nato a BARI il 03/03/1966 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso; Ritenuto che esso, diretto contro sentenza depositata in cancelleria, completa dei motivi, contestualmente alla pronuncia del dispositivo, è stato proposto oltre il termine di quindici giorni, stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc., decorrente dal giorno della deliberazione (comma 2, lett. a), del medesimo art. 585). Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28840/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 585, comma 1, lett. a), cod. proc., decorrente dal giorno della deliberazione (comma 2, lett. a), del medesimo art. 585). Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBETTI ARCANGELO nato a BARI il 03/03/1966 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso; Ritenuto che esso, diretto contro sentenza depositata in cancelleria, completa dei motivi, contestualmente alla pronuncia del dispositivo, è stato proposto oltre il termine di quindici giorni, stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc., decorrente dal giorno della deliberazione (comma 2, lett. a), del medesimo art. 585). Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0