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Ordinanza — n. 28839/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28839/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; ì Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Nicoletti; ritenuto che secondo quanto accertato nel giudizio di merito Nicoletti si era reso responsabile della violazione del divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno e che il logicamente congruo ragionamento probatorio articolato dalla sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato, fondato sulla testimonianza degli operanti e sulla ricezione, da parte di costoro, delle dichiarazioni di un fratello dell'imputato, non sia in alcun modo intaccato dalle censure difensive, di natura fattuale ed essenzialmente rivalutativa del compendio probatorio, come tali non consentite; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28839/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; ì Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Nicoletti; ritenuto che secondo quanto accertato nel giudizio di merito Nicoletti si era reso responsabile della violazione del divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno e che il logicamente congruo ragionamento probatorio articolato dalla sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato, fondato sulla testimonianza degli operanti e sulla ricezione, da parte di costoro, delle dichiarazioni di un fratello dell'imputato, non sia in alcun modo intaccato dalle censure difensive, di natura fattuale ed essenzialmente rivalutativa del compendio probatorio, come tali non consentite; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare prova liberatoria prova della persecuzione diritto di non autoincriminarsi reato di coazione alibi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato il 19/12/1989 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; ì Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Nicoletti; ritenuto che secondo quanto accertato nel giudizio di merito Nicoletti si era reso responsabile della violazione del divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno e che il logicamente congruo ragionamento probatorio articolato dalla sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato, fondato sulla testimonianza degli operanti e sulla ricezione, da parte di costoro, delle dichiarazioni di un fratello dell'imputato, non sia in alcun modo intaccato dalle censure difensive, di natura fattuale ed essenzialmente rivalutativa del compendio probatorio, come tali non consentite; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il