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Ordinanza — n. 28835/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28835/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28835/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHA ADIL (ALIAS MHAY ADIL) nato il 15/10/1980 avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 10-bis T.U. imm.; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non può essere dichiarata dal Giudice di pace in assenza di deduzione specifica della difesa, o almeno di una previa sua interlocuzione sul punto, richiedendo la relativa declaratoria la mancata opposizione dell'imputato, oltre che dell'eventuale persona offesa, e pertanto il coinvolgimento di questi soggetti, incompatibile con un'iniziativa officiosa non anticipatamente partecipata; con la conseguenza che la doglianza relativa al mancato riconoscimento di una tale causa di improcedibilità, ove una tale pronuncia, come nella specie, non sia stata almeno sollecitata nel giudizio di merito, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458-01); quanto al secondo motivo, che, in caso di concessione di circostanze attenuanti, la pena è ridotta «in misura non eccedente un terzo» (art. 65, n. 3), cod. pen.), e non in misura necessariamente pari ad un terzo (v., per le attenuanti generiche in particolare, tra le molte, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28835/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis T.U. imm.; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non può essere dichiarata dal Giudice di pace in assenza di deduzione specifica della difesa, o almeno di una previa sua interlocuzione sul punto, richiedendo la relativa declaratoria la mancata opposizione dell'imputato, oltre che dell'eventuale persona offesa, e pertanto il coinvolgimento di questi soggetti, incompatibile con un'iniziativa officiosa non anticipatamente partecipata; con la conseguenza che la doglianza relativa al mancato riconoscimento di una tale causa di improcedibilità, ove una tale pronuncia, come nella specie, non sia stata almeno sollecitata nel giudizio di merito, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458-01); quanto al secondo motivo, che, in caso di concessione di circostanze attenuanti, la pena è ridotta «in misura non eccedente un terzo» (art. 65, n. 3), cod. pen.), e non in misura necessariamente pari ad un terzo (v., per le attenuanti generiche in particolare, tra le molte, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01);

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro segreto professionale licenziamento immediato per truffa distacco di lavoratori abbandono del posto di lavoro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHA ADIL (ALIAS MHAY ADIL) nato il 15/10/1980 avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 10-bis T.U. imm.; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non può essere dichiarata dal Giudice di pace in assenza di deduzione specifica della difesa, o almeno di una previa sua interlocuzione sul punto, richiedendo la relativa declaratoria la mancata opposizione dell'imputato, oltre che dell'eventuale persona offesa, e pertanto il coinvolgimento di questi soggetti, incompatibile con un'iniziativa officiosa non anticipatamente partecipata; con la conseguenza che la doglianza relativa al mancato riconoscimento di una tale causa di improcedibilità, ove una tale pronuncia, come nella specie, non sia stata almeno sollecitata nel giudizio di merito, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458-01); quanto al secondo motivo, che, in caso di concessione di circostanze attenuanti, la pena è ridotta «in misura non eccedente un terzo» (art. 65, n. 3), cod. pen.), e non in misura necessariamente pari ad un terzo (v., per le attenuanti generiche in particolare, tra le molte, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01);

Rilevato che il ricorso, manifestamente infondato sotto entrambi i profili dedotti, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d