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Ordinanza — n. 28833/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28833/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MASSIMO nato a AVELLINO il 19/08/1996 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; n Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Moretti; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per i delitti di detenzione illegale di armi e munizioni e di ricettazione - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della responsabilità dell'imputato, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo, censurato dal ricorso, della funzionalità delle armi rinvenute nella disponibilità di Moretti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MASSIMO nato a AVELLINO il 19/08/1996 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; n Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Moretti; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per i delitti di detenzione illegale di armi e munizioni e di ricettazione - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della responsabilità dell'imputato, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo, censurato dal ricorso, della funzionalità delle armi rinvenute nella disponibilità di Moretti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi contrabbando di guerra arma personale traffico aggravato di stupefacenti abuso di materiali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MASSIMO nato a AVELLINO il 19/08/1996 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; n Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Moretti; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per i delitti di detenzione illegale di armi e munizioni e di ricettazione - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della responsabilità dell'imputato, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo, censurato dal ricorso, della funzionalità delle armi rinvenute nella disponibilità di Moretti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il