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Ordinanza — n. 28832/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28832/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOSSA DOMENICO JUNIOR nato a ACERRA il 28/05/2002 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Iossa Junior; Ritenuto che esso sia manifestamente infondato, perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOSSA DOMENICO JUNIOR nato a ACERRA il 28/05/2002 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Iossa Junior; Ritenuto che esso sia manifestamente infondato, perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

Parole chiave

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scrutinio per merito comparativo proporzionalità della pena circostanze attenuanti uguaglianza nell'illegalità principio dell'equivalenza pluralità di motivazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOSSA DOMENICO JUNIOR nato a ACERRA il 28/05/2002 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Iossa Junior; Ritenuto che esso sia manifestamente infondato, perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); Ritenuto, altresì, che tale debba ritenersi quella che, riconoscendo l'equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate, faccia riferimento, da un lato, alla condotta collaborativa dell'imputato e al manifestarsi di segni di resipiscenza, e, dall'altro, l'estrema gravità del reato commesso, così dimostrando di avere opportunamente bilanciato i profili al riguardo rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso