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Ordinanza — n. 28831/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28831/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28831/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUROLLARI ILIR nato il 03/03/1985 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (la motivazione della sentenza nega le attenuanti generiche per l'esistenza di precedenti penali sia in materia di stupefacenti che per delitti contro il patrimonio, il ricorso si limita ad osservazioni generali prive di riferimenti al caso concreto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28831/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.

Parole chiave

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attenuazione della pena cosa generica condono delle spese procedurali deduzione per spese difesa contro le pratiche commerciali illecite prevenzione generale e speciale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUROLLARI ILIR nato il 03/03/1985 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (la motivazione della sentenza nega le attenuanti generiche per l'esistenza di precedenti penali sia in materia di stupefacenti che per delitti contro il patrimonio, il ricorso si limita ad osservazioni generali prive di riferimenti al caso concreto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023.