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Ordinanza — n. 28830/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28830/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA VINCENZO nato a LICATA il 04/08/1965 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, in relazione all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, sono costituiti da doglianze in punto di mero fatto, che investono profili (l'assenza di giustificato motivo del porto di coltello e il rilievo della volontà colpevole) sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28830/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, sono costituiti da doglianze in punto di mero fatto, che investono profili (l'assenza di giustificato motivo del porto di coltello e il rilievo della volontà colpevole) sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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porto abusivo di armi oltraggio alla corte causa legittima spese giustificate dall'uso commerciale abuso di materiali risarcimento per atto illecito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA VINCENZO nato a LICATA il 04/08/1965 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, in relazione all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, sono costituiti da doglianze in punto di mero fatto, che investono profili (l'assenza di giustificato motivo del porto di coltello e il rilievo della volontà colpevole) sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0