Ordinanza — n. 28830/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA VINCENZO nato a LICATA il 04/08/1965 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, in relazione all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, sono costituiti da doglianze in punto di mero fatto, che investono profili (l'assenza di giustificato motivo del porto di coltello e il rilievo della volontà colpevole) sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28830/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, sono costituiti da doglianze in punto di mero fatto, che investono profili (l'assenza di giustificato motivo del porto di coltello e il rilievo della volontà colpevole) sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA VINCENZO nato a LICATA il 04/08/1965 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, in relazione all'intervenuta condanna per violazione dell'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, sono costituiti da doglianze in punto di mero fatto, che investono profili (l'assenza di giustificato motivo del porto di coltello e il rilievo della volontà colpevole) sui quali la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0