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Ordinanza — n. 28828/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28828/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28828/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESCHI ANTONINO nato a PALERMO il 23/10/1993 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie (il primo motivo sul giudizio di responsabilità) o del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo motivo sull'accertamento della causa di non punibilità che non affronta l'argomento usato dalla Corte di merito circa la possibilità di ricavare la non tenuità anche dallo stesso accertamento di pericolosità; il terzo motivo sulla concessione delle attenuanti generiche, che non indica quali sarebbero gli elementi in positivo da cui ricavarle);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28828/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESCHI ANTONINO nato a PALERMO il 23/10/1993 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie (il primo motivo sul giudizio di responsabilità) o del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo motivo sull'accertamento della causa di non punibilità che non affronta l'argomento usato dalla Corte di merito circa la possibilità di ricavare la non tenuità anche dallo stesso accertamento di pericolosità; il terzo motivo sulla concessione delle attenuanti generiche, che non indica quali sarebbero gli elementi in positivo da cui ricavarle);

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali minaccia non comprovata cognizione del ricorso per cassazione circostanze attenuanti prognosi di pericolosità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESCHI ANTONINO nato a PALERMO il 23/10/1993 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie (il primo motivo sul giudizio di responsabilità) o del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo motivo sull'accertamento della causa di non punibilità che non affronta l'argomento usato dalla Corte di merito circa la possibilità di ricavare la non tenuità anche dallo stesso accertamento di pericolosità; il terzo motivo sulla concessione delle attenuanti generiche, che non indica quali sarebbero gli elementi in positivo da cui ricavarle);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023