Ordinanza — n. 28825/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROZZANELLI SLIM nato il 06/11/1991 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; uL, Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Slim Rozzanelli; ritenuto che il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 rimanga integrato in presenza della trasgressione dolosa delle prescrizioni imposte all'imputato; ritenuto, altresì, che nel caso di specie sono state accertate ben 3 violazioni del divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno e che la sentenza impugnata ha compiuto una puntuale ricostruzione di ciascuno degli episodi contestati, evidenziando, quanto all'insofferenza mostrata dall'imputato per gli obblighi impostigli, che egli avrebbe potuto attivarsi per ottenere una eventuale rimodulazione del regime prescrittivo; ritenuto, pertanto, che nel completo e logicamente congruo ragionamento probatorio articolato dalla sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità di Rozzanelli, non ricorrano la violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati con il primo motivo di censura; ritenuto, altresì, che siano manifestamente infondate le doglianze in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte di appello ha congruamente motivato con i numerosi precedenti penali attestati dal certificato del casellario giudiziale, dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (per l'idoneità dei precedenti penali a sorreggere il relativo giudizio v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28825/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 rimanga integrato in presenza della trasgressione dolosa delle prescrizioni imposte all'imputato; ritenuto, altresì, che nel caso di specie sono state accertate ben 3 violazioni del divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno e che la sentenza impugnata ha compiuto una puntuale ricostruzione di ciascuno degli episodi contestati, evidenziando, quanto all'insofferenza mostrata dall'imputato per gli obblighi impostigli, che egli avrebbe potuto attivarsi per ottenere una eventuale rimodulazione del regime prescrittivo; ritenuto, pertanto, che nel completo e logicamente congruo ragionamento probatorio articolato dalla sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità di Rozzanelli, non ricorrano la violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati con il primo motivo di censura; ritenuto, altresì, che siano manifestamente infondate le doglianze in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte di appello ha congruamente motivato con i numerosi precedenti penali attestati dal certificato del casellario giudiziale, dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (per l'idoneità dei precedenti penali a sorreggere il relativo giudizio v.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROZZANELLI SLIM nato il 06/11/1991 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; uL, Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Slim Rozzanelli; ritenuto che il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 rimanga integrato in presenza della trasgressione dolosa delle prescrizioni imposte all'imputato; ritenuto, altresì, che nel caso di specie sono state accertate ben 3 violazioni del divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno e che la sentenza impugnata ha compiuto una puntuale ricostruzione di ciascuno degli episodi contestati, evidenziando, quanto all'insofferenza mostrata dall'imputato per gli obblighi impostigli, che egli avrebbe potuto attivarsi per ottenere una eventuale rimodulazione del regime prescrittivo; ritenuto, pertanto, che nel completo e logicamente congruo ragionamento probatorio articolato dalla sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità di Rozzanelli, non ricorrano la violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati con il primo motivo di censura; ritenuto, altresì, che siano manifestamente infondate le doglianze in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte di appello ha congruamente motivato con i numerosi precedenti penali attestati dal certificato del casellario giudiziale, dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (per l'idoneità dei precedenti penali a sorreggere il relativo giudizio v.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. C