Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28726/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28726/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28726/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATALE CIRO nato a CARDITO il 10/08/1968 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso proposto da Fatale Ciro, condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui all'artt. 256 bis comma 1 del d. Igs. 152/2006, è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28726/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 256 bis comma 1 del d. Igs. 152/2006, è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
inesigibile malgrado lesioni salute istigazione e aiuto al suicidio oltraggio alla corte istanza di revisione penale incendio colposo crimine
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATALE CIRO nato a CARDITO il 10/08/1968 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso proposto da Fatale Ciro, condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui all'artt. 256 bis comma 1 del d. Igs. 152/2006, è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consiglier7 t . x f, Insore Il Presidente