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Ordinanza — n. 28724/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenges to factual evaluation in tax fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28724/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gilda Genovese inadmissible, dismissing her claims regarding the evaluation of circumstantial evidence and invoice discrepancies. Although the lower court acknowledged inconsistencies between the indictment and the tax agency's findings, it maintained that the evidence of issuing invoices for non-existent operations was sufficient to establish criminal liability. The court rejected the appeal because the criticisms were too generic and failed to provide a critical comparison with the contested facts, which is not permitted in a review of legal validity.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not constitute a critical comparison with the contested facts, as the review of legal validity is limited to the structural coherence of the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal tax fraud criminal liability evaluation of circumstantial evidence structural coherence of decision validità della tassazione fiscale fatture fittizie arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca
Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale
217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv.
Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli
231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv.
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE GILDA nato a AVELLINO il 22/01/1971 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che Gilda Genovese ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale ne è stata ribadita la responsabilità per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, lamentando la mancata valutazione della prova indiziaria rispetto a quanto accertato dalla Agenzia delle Entrate e un vizio della motivazione nella parte relativa alla valutazione delle fatture oggetto delle contestazioni, sottolineando l'incongruenza tra le fatture riportate nel capo di imputazione e quelle rinvenibili all'interno del verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate del 28/7/2016, come riconosciuto anche dalla Corte d'appello, che, però, pur avendo rilevato l'inattendibilità dell'accertamento tributario (tra l'altro eseguito con metodo induttivo) non ne aveva tratto le necessarie conseguenze quanto all'accertamento della responsabilità penale della ricorrente, con la conseguente sussistenza di un vizio della motivazione sul punto.

Esaminata la memoria depositata dalla ricorrente in data 11 maggio 2023, con la quale ha ribadito la decisività del rilievo relativo alla incongruenza tra le fatture indicate nella imputazione e quelle indicate nell'accertamento compiuto dalla Agenzia delle Entrate e anche l'insufficienza di tale accertamento ai fini della affermazione della propria responsabilità. Osservato che tali motivi di ricorso sono volti, peraltro in modo generico, in quanto disgiunto da un reale confronto critico con la vicenda, le condotte contestate e la motivazione della sentenza impugnata, a conseguire una riconsiderazione delle prove acquisite e una loro rivalutazione, allo scopo di escludere la responsabilità della ricorrente, che, però, è stata ribadita dalla Corte territoriale con motivazione idonea, evidenziando che comunque risulta provata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti sia nei confronti della associazione ANC (sia pure in numero inferiore, 11 e non 19, e per un imponibile minore rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice), sia nei confronti della Sole Sud S.r.l. (tra l'altro per un imponibile maggiore rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di Avellino), nonché l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, non essendone stato provato il pagamento: si tratta di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, che la ricorrente ha censurato in modo generico ed esclusivamente sul piano della valutazione degli elementi di prova e della ricostruzione delle condotte, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale il controllo sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito delle censure alle quali è stato affidato. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463;

Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Co