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Ordinanza — n. 28718/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28718/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALI MASSIMO nato a ANAGNI il 25/09/1969 avverso la sentenza del 05/05/2022 del TRIBUNALE di ROMAclato-avAdsa-alle-parittn udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, proposto dall'Avvocato Pierluigi Nazzaro nell'interesse di Massimo Cardinali nei confronti della sentenza del 5 maggio 2022 del Tribunale di Roma è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28718/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Parole chiave

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professioni giudiziarie divieto di rappresentanza dell'avvocato difetto di legittimazione del ministero pubblico ammissione all'avvocatura legittimazione a contestare licenza cambiamento di professione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALI MASSIMO nato a ANAGNI il 25/09/1969 avverso la sentenza del 05/05/2022 del TRIBUNALE di ROMAclato-avAdsa-alle-parittn udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, proposto dall'Avvocato Pierluigi Nazzaro nell'interesse di Massimo Cardinali nei confronti della sentenza del 5 maggio 2022 del Tribunale di Roma è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

È giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855;

Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463;

Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a