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Ordinanza — n. 28717/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28717/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE ARMANDO nato a MARINO il 23/07/1952 avverso la sentenza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di De Simone Armando che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 commi 1 e 2 del d.lgs n. 152 del 2006 per avere depositato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi, all'interno di un'area per la quale non era autorizzato allo stoccaggio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito il quale aveva accertato che il ricorrente, autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti su un'area attigua a quella nella quale i medesimi rifiuti erano stati trasferiti, non aveva l'autorizzazione per il deposito nell'area ove gli stessi erano stato stoccati, fatto integrante la contestazione a nulla rilevando che erano in corso le pratiche amministrative volte ad ottenere l'autorizzazione nella nuova area.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo nuovo depositato con cui il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato contravvenzionale, accertato il 15/11/2021, è manifestamente infondato tenuto conto che al termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi degli artt. 157-161 cod.pen., si deve aggiungere il termine di sospensione del corso della prescrizione per adesione del difensore dall'astensione dalle udienze per complessivi 742 giorni, sicchè il reato non è ad oggi prescritto e si prescriverà al 27/11/2023. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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autorizzazione alla discarica immersione di rifiuti deposito di prodotti inquinanti immissione di sostanze disobbedienza alla decisione dell'autorità amministrazione infedele
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE ARMANDO nato a MARINO il 23/07/1952 avverso la sentenza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di De Simone Armando che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 commi 1 e 2 del d.lgs n. 152 del 2006 per avere depositato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi, all'interno di un'area per la quale non era autorizzato allo stoccaggio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito il quale aveva accertato che il ricorrente, autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti su un'area attigua a quella nella quale i medesimi rifiuti erano stati trasferiti, non aveva l'autorizzazione per il deposito nell'area ove gli stessi erano stato stoccati, fatto integrante la contestazione a nulla rilevando che erano in corso le pratiche amministrative volte ad ottenere l'autorizzazione nella nuova area.

Considerato che il motivo nuovo depositato con cui il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato contravvenzionale, accertato il 15/11/2021, è manifestamente infondato tenuto conto che al termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi degli artt. 157-161 cod.pen., si deve aggiungere il termine di sospensione del corso della prescrizione per adesione del difensore dall'astensione dalle udienze per complessivi 742 giorni, sicchè il reato non è ad oggi prescritto e si prescriverà al 27/11/2023. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consig stensore Il