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Ordinanza — n. 28713/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28713/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARELLI FRANCESCO nato a ANDRIA il 10/09/1950 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso con cui Zingarelli Francesco che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 349 comma 2 cod.pen. è inammissibile perché in pare diretto a richiedere una rivalutazione delle prove e comunque manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 349 comma 2 cod.pen; Ordinanza — n. 28713/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 349 comma 2 cod.pen. è inammissibile perché in pare diretto a richiedere una rivalutazione delle prove e comunque manifestamente infondato.

Parole chiave

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violazione di sigilli insufficienza del pegno documenti mancanti assunzione di prove a titolo cautelare pignoramento suppletivo restituzione della garanzia

Disposizioni normative citate

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art. 349 comma 2 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARELLI FRANCESCO nato a ANDRIA il 10/09/1950 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso con cui Zingarelli Francesco che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 349 comma 2 cod.pen. è inammissibile perché in pare diretto a richiedere una rivalutazione delle prove e comunque manifestamente infondato.

La sentenza impugnata sulla base dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile (l'imputato nominato custode di un apparecchio sottoposto a sequestro nel 2007, volontariamente lo trasferiva in altro luogo omettendo di proseguire nella custodia e il bene veniva rinvenuto privo di sigilli nel 2012) è giuridicamente corretta alla luce dei principi espressi secondo cui in tema di violazione dei sigilli, il soggetto nominato custode giudiziario è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e nel caso di mancato impedimento dell'evento può essere giustificato solo fornendo la prova che l'omessa vigilanza è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non già adducendo di aver affidato i propri compiti di custodia ad altra persona (Sez. 3, n. 26848 del 29/04/2004, Rv. 229463 - 01;

Sez. 3, n. 29040 del 20/02/2013, Rv. 256670 - 01). Rilevato che all'imputato è stata riconosciuta la recidiva reiterata, sicchè il reato, commesso il 07/11/2012 non è prescritto. Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consi i estensore Il Pre