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Ordinanza — n. 28710/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28710/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28710/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARATARI ADRIANO nato a CATTOLICA il 23/05/1958 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso con cui Adari Adriano, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000, contesta rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla penale responsabilità riconosciuta in capo al prevenuto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28710/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10 del d.lgs. 74/2000, contesta rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla penale responsabilità riconosciuta in capo al prevenuto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Parole chiave

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dichiarazione dei redditi dichiarazione fiscale tardiva sostanza non dichiarata procedura per sottrazione d'imposta arretrati d'imposta fatture fittizie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARATARI ADRIANO nato a CATTOLICA il 23/05/1958 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che il ricorso con cui Adari Adriano, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000, contesta rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla penale responsabilità riconosciuta in capo al prevenuto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La sentenza impugnata, con riguardo al primo motivo di censura, ha argomentato che il ricorrente, socio unico e legale rappresentante della Società Multiservice, aveva tenuto le scritture contabili desumendo in modo certo tale circostanza dall'emissione di fatture consegnate alla P.G. operante dai clienti, sicchè la documentazione contabile non esibita ma istituita, era stata occultata. Quanto al profilo oggetto di censura nel secondo motivo, il fine di evadere le imposte si evinceva dalla circostanza per cui il predetto, pur avendo conseguito dei redditi, non aveva presentato la prescritta dichiarazione (Cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza di appello).

La sentenza impugnata è congruamente motivata e giuridicamente corretta. Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consi . r <97 p ut stensore Il Presidente