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Ordinanza — n. 28707/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28707/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28707/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIKA SAMI nato il 30/04/1992 avverso la sentenza del 27/05/2022 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con sentenza del 27/5/2022 il Tribunale di Livorno, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato Sami Lika alla pena di 2.600,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 96, comma 1, lett. g), 115, 136 e 138 d.lgs. n. 81 del 2008, e che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, lamentando, con un primo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., avendo ottemperato alle prescrizioni impartitegli in occasione del sopralluogo del 12/8/2021, come riscontrato in occasione del successivo sopralluogo del 3/9/2021, redigendo e consegnando nei termini anche la documentazione relativa alla sicurezza del cantiere (P.O.S.) e al montaggio uso e smontaggio del ponteggio (P.I.M.U.S.), cosicché la condotta poteva essere ritenuta non abituale e l'offesa tenue, come si ricavava anche dalla pena applicata con il decreto penale opposto; in secondo luogo ha lamentato l'eccessività della pena, nonché la mancanza di motivazione circa gli aumenti di pena disposti per la continuazione; infine, con un terzo motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo, tra l'altro, adempiuto alle prescrizioni che gli erano state imposte.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28707/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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violazione delle norme sicurezza violazione semplice della LCStr reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici misura di sicurezza penale sicurezza del lavoro miglioramento della sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
81 del 2008, e che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, lamentando, con un primo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIKA SAMI nato il 30/04/1992 avverso la sentenza del 27/05/2022 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con sentenza del 27/5/2022 il Tribunale di Livorno, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato Sami Lika alla pena di 2.600,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 96, comma 1, lett. g), 115, 136 e 138 d.lgs. n. 81 del 2008, e che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, lamentando, con un primo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., avendo ottemperato alle prescrizioni impartitegli in occasione del sopralluogo del 12/8/2021, come riscontrato in occasione del successivo sopralluogo del 3/9/2021, redigendo e consegnando nei termini anche la documentazione relativa alla sicurezza del cantiere (P.O.S.) e al montaggio uso e smontaggio del ponteggio (P.I.M.U.S.), cosicché la condotta poteva essere ritenuta non abituale e l'offesa tenue, come si ricavava anche dalla pena applicata con il decreto penale opposto; in secondo luogo ha lamentato l'eccessività della pena, nonché la mancanza di motivazione circa gli aumenti di pena disposti per la continuazione; infine, con un terzo motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo, tra l'altro, adempiuto alle prescrizioni che gli erano state imposte.

Osservato che tutti e tre i motivi di ricorso propongono rivalutazioni sul piano del merito della gravità della condotta, al fine della riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, e anche della personalità dell'imputato, alio scopo di ottenere una mitigazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che tali censure hanno un contenuto estraneo al sindacato di legittimità, perché con esse non si denunciano vizi della motivazione o errate applicazioni di disposizioni di legge penale, ma si richiede una rivalutazione della condotta rispetto a quella, non condivisa, del giudice di merito.

Rilevato che nella motivazione della sentenza impugnata non è dato di rilevare vizi della motivazione o errate applicazioni di disposizioni di legge penale, in quanto la riconoscibilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in considerazione non solo della pluralità delle violazioni commesse ma, soprattutto, della loro gravità, essendo emerso che nel cantiere edile allestito dall'impresa del ricorrente questi aveva operato in violazione di importanti disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori, escludendo che le conseguenze della condotta potessero essere ritenute di particolare tenuità: si tratta di motivazione sufficiente, essendo state indicate in modo non manifestamente illogico le ragioni della esclusione della particolare tenuità del fatto, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano valutativo, contrapponendo a quella del giudice di merito una diversa considerazione della gravità della propria condotta, di cui ha proposto una rivalutazione sul piano del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.Osservato che anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, a proposito del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della misura della pena base e degli aumenti per la continuazione, sono manifestamente infondate, avendo il Tribunale escluso la sussistenza di ragioni per il riconoscimento di dette circostanze attenuanti in considerazione della gravità delle condotte, come descritte nella parte della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità e alla esclusione della possibilità di dichiarare non punibili le condotte per la loro particolare tenuità, e ritenuto, per le medesime ragioni, congrua la pena: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativo formulato sulla personalità dell'imputato, sufficiente a giustificare l'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena base e dei relativi aumenti, tra l'altro determinata in misura prossima al minimo della sola pena pecuniaria pur essendo le contravvenzioni punite con pena alternativa, come tale non richiedente analitica giustificazione, e che il ricorrente ha censurato anche a questo proposito esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito e di congruità della pena, dunque, anche a questo proposito, in modo non consentito nel giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 I