Ordinanza — n. 28705/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERACCINI SANDRO nato a PRATO il 05/09/1965 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso proposto da Pieraccini Sandro, condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui agli artt. 5 e 10 del cl. Igs. 74/2000, che deduce la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché la richiesta non era stata devoluta motivi di appello.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 28705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 e 10 del cl. Igs. 74/2000, che deduce la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché la richiesta non era stata devoluta motivi di appello.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERACCINI SANDRO nato a PRATO il 05/09/1965 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso proposto da Pieraccini Sandro, condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui agli artt. 5 e 10 del cl. Igs. 74/2000, che deduce la violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché la richiesta non era stata devoluta motivi di appello.
Deve rammentarsi che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01;
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consig tensore Il Presi