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Ordinanza — n. 28699/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28699/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28699/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDA SANDRI nato 11 13/11/1997 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Tuda Sandri, condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 629 commi 1 e 2 cod. pen. e 110 cod. pen. e 73 comma 5 dei d.P.R. 309/1990, così come riqualificato dal giudice dell'appello, deduce la violazione di legge con riguardo all'omesso rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale del difensore è inammissibile perché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, Sentenza n. 8537 del 17/10/2017, Rv. 272297 - 01) Rilevato che nella fattispecie in esame la corte territoriale aveva disatteso l'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale sul rilievo che il difensore non aveva allegato all'istanza documentazione comprovante la sussistenza del concomitante impegno presso il Tribunale di Foggia avendo allegato unicamente l'avviso di fissazione dell'udienza di preliminare al 30 maggio 2022, ma non aveva documentato la data del rinvio all'udienza successiva, sicchè non era dimostrato il concomitante impegno professionale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28699/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate obbligo di comparizione all'udienza adempimento dei presupposti processuali impedimento processuale documenti mancanti tempestività dell'istanza di ricusazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDA SANDRI nato 11 13/11/1997 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Tuda Sandri, condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 629 commi 1 e 2 cod. pen. e 110 cod. pen. e 73 comma 5 dei d.P.R. 309/1990, così come riqualificato dal giudice dell'appello, deduce la violazione di legge con riguardo all'omesso rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale del difensore è inammissibile perché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, Sentenza n. 8537 del 17/10/2017, Rv. 272297 - 01) Rilevato che nella fattispecie in esame la corte territoriale aveva disatteso l'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale sul rilievo che il difensore non aveva allegato all'istanza documentazione comprovante la sussistenza del concomitante impegno presso il Tribunale di Foggia avendo allegato unicamente l'avviso di fissazione dell'udienza di preliminare al 30 maggio 2022, ma non aveva documentato la data del rinvio all'udienza successiva, sicchè non era dimostrato il concomitante impegno professionale.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consigjr- tensore 15 Il Pres