Cassation appeals dismissed because non-specialized lawyers signed them, with no exception for converted appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeals inadmissible because they were signed by lawyers not enrolled in the special bar required for higher courts. Although the appellants argued the appeal was converted into a cassation request, the Court held that no exception exists for this procedural conversion. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The rule rendering cassation appeals inadmissible when signed by non-specialized lawyers applies strictly and admits no derogation for appeals converted into cassation requests, as such conversion does not cure the initial lack of qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALIU NESRET nato il 26/12/1966 MALIQATI ALMA nato il 10/04/1974 avverso la sentenza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avv(s'o alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Domenico D'Aniello, che ha sottoscritto i ricorsi, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consi 0- -stensore 4 Il Presidente