Ordinanza — n. 28693/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTE GIUSEPPE nato a TARANTO il 18/12/1958 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Gigante Giuseppe, condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 2.582,00 di multa per il reato di cui agli artt. 61 numero 2, 648 cod. pen., 171 ter lettera d) della I. 633/1941, deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto non specifico, prospettando deduzioni che si riferiscono all'evidenza ad altro processo penale e ad altra fattispecie giuridica, come si evince dalla richiesta di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, dunque, è privo delle ragioni di diritto in relazione alla fattispecie per la quale l'imputato ha riportato condanna nel presente procedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28693/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTE GIUSEPPE nato a TARANTO il 18/12/1958 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Gigante Giuseppe, condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 2.582,00 di multa per il reato di cui agli artt. 61 numero 2, 648 cod. pen., 171 ter lettera d) della I. 633/1941, deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto non specifico, prospettando deduzioni che si riferiscono all'evidenza ad altro processo penale e ad altra fattispecie giuridica, come si evince dalla richiesta di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, dunque, è privo delle ragioni di diritto in relazione alla fattispecie per la quale l'imputato ha riportato condanna nel presente procedimento impugnato.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec