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Ordinanza — n. 28691/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28691/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28691/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU ZHIXING nato il 18/11/1967 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Hu Zhixing, condannato alla pena sospesa di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 2 del d. Igs. 74/2000, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Regesto Legislator

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artt. 81 comma 2 cod. pen; Ordinanza — n. 28691/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 comma 2 cod. pen. e 2 del d. Igs. 74/2000, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Parole chiave

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riduzione delle tasse restituzione dell'indennità per lavoro ridotto diminuzione di stipendio imposta sugli stipendi retribuzione del lavoro ore di lavoro non effettuate

Disposizioni normative citate

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artt. 81 comma 2 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU ZHIXING nato il 18/11/1967 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Hu Zhixing, condannato alla pena sospesa di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 2 del d. Igs. 74/2000, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Rileva il Collegio che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, non rilevando l'incensuratezza. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460;

Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), a fronte dei quali le allegazioni difensive circa la sussistenza di elementi positivi, ricavabili dall'essere l'imputato persona che ha sempre svolto attività lavorativa, sono del tutto generici a tal fine. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consigli nsore Il