Cassation court dismisses appeal as inadmissible for censuring a non-appealable merit assessment of sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground censured a substantive merit evaluation regarding the sentencing determination. The appellant argued that the judge should have used the statutory minimum sentence instead of eight months, citing partial repayment of the debt. The court ruled that such a specific assessment of sentencing factors is not subject to review on appeal and is sufficiently motivated by the judge's global consideration of all relevant elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The substantive evaluation of sentencing factors by the trial court is not reviewable on appeal, and the appeal is inadmissible if it merely censures this non-appealable merit assessment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTIGNANO FRANCESCO nato a BITONTO il 10/08/1981 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; S Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Francesco Putignano, condannato alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. 74/2000 (commesso il 28 dicembre 2016), ha denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla determinazione della pena che, in considerazione delle rilevanti somme corrisposte all'Erario dal ricorrente successivamente alla realizzazione del reato (pari a euro 327.679,45 a fronte di un debito complessivo di euro 544.644,00), avrebbe potuto essere determinata considerando quale base di computo il minimo edittale di sei mesi di reclusione anziché quella di otto mesi di reclusione stabilita dai giudici di merito.
Osservato che con tale doglianza il ricorrente ha, in realtà, censurato una valutazione di merito compiuta dal giudice dell'impugnazione, che, nell'evidenziare il ridotto scostamento dal minimo edittale previsto per il reato ascritto al ricorrente (come tale non richiedente analitica giustificazione), la rilevanza del debito residuo e il mancato versamento di buona parte dei ratei nei quali lo stesso era stato suddiviso nel piano di pagamento concordato dall'imputato con il creditore erariale, ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a causa del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consigliere estensore