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Sentenza — n. 28685/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28685/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28685/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO SALVATORE nato a BICCARI il 29/11/1946 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente, Salvatore Di Lorenzo, ha lamentato l'omesso rilievo da parte della Corte d'appello di Bari della estinzione del reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. ascrittogli, in conseguenza dell'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo, anteriormente alla pronuncia della Corte territoriale (come peraltro già eccepito con la memoria depositata nel giudizio di secondo grado ed evidenziato anche dal pubblico ministero nelle sue conclusioni ma non considerato dalla Corte d'appello).

Regesto Legislator

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art. 544 ter cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28685/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che tale doglianza, già sollevata nel giudizio di secondo grado e non considerata dal giudice dell'impugnazione, risulta fondata, in quanto al delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen. contestato al ricorrente, punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e commesso il 15/4/2013, è applicabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, interamente decorso, pur considerando 449 giorni di sospensione, il 7/1/2022, dunque anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa il 14 febbraio 2022.

Parole chiave

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termine di sospensione durata di protezione divieto di trattamenti inumani carcerazione preventiva eccessiva osservanza dei termini proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

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art. 544 ter cod. pen
Osservato che tale doglianza, già sollevata nel giudizio di secondo grado e non considerata dal giudice dell'impugnazione, risulta fondata, in quanto al delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che non essendo ravvisabili cause evidenti di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO SALVATORE nato a BICCARI il 29/11/1946 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente, Salvatore Di Lorenzo, ha lamentato l'omesso rilievo da parte della Corte d'appello di Bari della estinzione del reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. ascrittogli, in conseguenza dell'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo, anteriormente alla pronuncia della Corte territoriale (come peraltro già eccepito con la memoria depositata nel giudizio di secondo grado ed evidenziato anche dal pubblico ministero nelle sue conclusioni ma non considerato dalla Corte d'appello).

Esaminata la memoria depositata dal ricorrente il 12 maggio 2023, con la quale ha ribadito la fondatezza del proprio motivo di ricorso, evidenziando l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione in data 4/1/2022, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, pronunciata il 14/2/2022, anche considerando le sospensioni di detto termine per il rinvio d'udienza dal 16/6/2017 al 18/5/2018 per l'astensione del difensore dell'imputato dall'attività di udienza (per 336 giorni) e per il rinvio d'udienza dal 9/3/2020 al 30/6/2020 per l'emergenza epidemiologica da COVID19 (per 113 giorni).

Osservato che tale doglianza, già sollevata nel giudizio di secondo grado e non considerata dal giudice dell'impugnazione, risulta fondata, in quanto al delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen. contestato al ricorrente, punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e commesso il 15/4/2013, è applicabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, interamente decorso, pur considerando 449 giorni di sospensione, il 7/1/2022, dunque anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa il 14 febbraio 2022.

Ritenuto, pertanto, che non essendo ravvisabili cause evidenti di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione, come da questi eccepito sia nel corso del giudizio di secondo grado sia con il ricorso per cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il P