Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28682/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28682/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28682/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO NICOLA nato a TARANTO il 05/10/1986 avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Uta_asaciso-a-11-~; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 8191/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Nicola Massaro ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sant,:ca indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanzaaa e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28682/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 8191/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Nicola Massaro ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sant,:ca indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanzaaa e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

Generato dall'IA
mancata contestazione dei fatti asserzione difendibile ricorso per cassazione motivi di cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge, sostanzaaa e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO NICOLA nato a TARANTO il 05/10/1986 avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Uta_asaciso-a-11-~; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 8191/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Nicola Massaro ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sant,:ca indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanzaaa e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono s.a in richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 5:1, ci - le i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e se. (:.ee. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza'. Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione q ueiii come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di respcnseP alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza • Pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza O; colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 185 de: 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella rr»:TJ: r ; dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento e spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa a ammende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 sigliere este