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Ordinanza — n. 28679/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28679/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28679/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE FRANCESCO nato a NAPOLI il 05/11/1969 avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 7555/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Calabrese ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta a; sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, ston ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata - pron,;-;(1 una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cori. proc pen. in riferimento al ; -eaita di cui al capo 2) contestato in forma ampia e indeterminata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28679/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7555/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Calabrese ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta a; sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, ston ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata - pron,;-;(1 una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cori. proc pen. in riferimento al ; -eaita di cui al capo 2) contestato in forma ampia e indeterminata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti tutela del processo decisionale legittimità della carcerazione preventiva decisioni incidentali controllo della commisurazione della pena difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Non rientrano più, pertanto, tra i motivld ricorribilità per cessazione c.;;;_;;.; come avvenuto nei caso che ci occupa- at'tinerie alVaffermazione ci responsa alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza c cc- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE FRANCESCO nato a NAPOLI il 05/11/1969 avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 7555/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Calabrese ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta a; sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, ston ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata - pron,;-;(1 una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cori. proc pen. in riferimento al ; -eaita di cui al capo 2) contestato in forma ampia e indeterminata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dica' iarei senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma Sbis cod. proc. pan. introdotto daal .:=. 1, comma 62„ della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sa a richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, deiia 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cessazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra !a richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione Ou- ridica del fatto e all'illegalità della pe..n.a e della misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivld ricorribilità per cessazione c.;;;_;;.; come avvenuto nei caso che ci occupa- at'tinerie alVaffermazione ci responsa alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza c cc- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 coi proc. pen, non ravvisandosi assenza d; nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent_ n. 186 ce; 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese dei pee dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-- :-Lzata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento de e spese processuall e della somma di euro quattromila in favore della cassa ani ro ende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 li sigiiere est ,sore li